I monumenti architettonici vanno preservati, mantenuti e utilizzati al meglio. Patrimonio svizzero si impegna inoltre nella tutela degli insediamenti storici nel loro complesso.
I monumenti architettonici sono una testimonianza di come in passato le persone costruivano, lavoravano e vivevano. Rievocano eventi storici, conquiste sociali, tecniche e artistiche. Inoltre, al di là del loro valore educativo e culturale, hanno una rilevanza economica.
L’inarrestabile espansione edilizia e l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali conducono ogni giorno alla perdita di monumenti architettonici, i quali rappresentano solo il 5–10% dell’attuale parco immobiliare svizzero. Patrimonio svizzero si impegna per garantire che i monumenti protetti e quelli meritevoli di protezione siano preservati e che il patrimonio architettonico venga rispettato, indipendentemente dalle categorie di protezione formalmente riconosciute. Oltre ai singoli edifici, questo patrimonio include anche gli insediamenti, i paesaggi culturali, i giardini e i parchi.
La tutela della natura e del paesaggio è al centro degli interessi di Patrimonio svizzero. Essa coinvolge tutti gli sforzi volti a preservare e proteggere il paesaggio rurale e urbano, i siti storici, così come i monumenti naturali e culturali della Svizzera. Comprende inoltre la promozione della loro tutela e cura.
La Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) stabilisce il quadro legale per la protezione degli insediamenti, dei monumenti e della biodiversità. Definisce il ruolo della conservazione dei monumenti, il sostegno da parte delle organizzazioni con obiettivi in questo ambito e la promozione dell’insegnamento e della ricerca in questo settore. Molte importanti attività di Patrimonio svizzero si basano sulla LPN.
La Legge sulla protezione della natura e del paesaggio fu varata con saggia lungimiranza nel 1966. Il Consiglio federale dichiarò allora a chiare lettere: «Il burrascoso sviluppo dell’economia, della tecnologia e del traffico minaccia il nostro paese ogni giorno di più.» Il parlamento votò all’unanimità a favore della nuova legge.
In conformità alle indicazioni della LPN, il Consiglio federale, previa consultazione con i Cantoni, compone gli inventari contenenti gli oggetti di importanza nazionale. A tale scopo, può affidarsi agli inventari esistenti realizzati da istituzioni e organizzazioni statali attive nel campo della conservazione della natura, della tutela del patrimonio o della conservazione dei monumenti.
Il Consiglio federale ha autorizzato tre inventari federali per la catalogazione di oggetti che meritano di essere conservati inalterati o ricevere la massima protezione possibile. Tutti i servizi federali sono obbligati a tenere conto di questi inventari nell’adempimento delle proprie funzioni. Anche una parte dei cantoni li ha dichiarati vincolanti.
L’ISOS conta oggi 1274 oggetti. Fornisce rilevazioni di insediamenti in tutto il paese e può essere coordinato con altri inventari. In quanto progetto su scala nazionale è unico al mondo.
L’IFP cataloga 162 oggetti. Indica i paesaggi svizzeri di maggiore pregio e ha come obiettivo la preservazione della varietà paesaggistica svizzera e la tutela delle specificità caratteristiche del paesaggio.
L’IVS documenta le vie di comunicazione d’importanza nazionale (circa 3750 km) che presentano ancora un’evidente sostanza storica. Queste vie di comunicazione godono di una protezione speciale.
Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS)
Ufficio federale della cultura (UFC)
Risoluzione di Patrimonio svizzero: No allo smantellamento della tutela degli insediamenti
Approvato a Berna dalla Conferenza dei e delle Presidenti di Patrimonio svizzero del 22 aprile 2023
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP)
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)
Ufficio federale delle strade USTRA
In Svizzera, la conservazione dei monumenti e la protezione degli insediamenti storici sono prima di tutto un compito dei cantoni. La Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM) riunisce i responsabili cantonali e comunali per la conservazione dei monumenti della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
La Confederazione sostiene i cantoni nella conservazione dei monumenti e nella protezione degli insediamenti storici. L’Ufficio federale della cultura è l'ente responsabile a livello nazionale. Oltre agli enti statali, diverse organizzazioni private, tra cui Patrimonio svizzero e le sue sezioni cantonali, si impegnano per la conservazione, la manutenzione e un utilizzo ragionevole dei monumenti architettonici.
Commissione federale dei monumenti storici (CFMS)
Commissione consultiva della Confederazione per la conservazione dei monumenti, l’archeologia e la tutela degli insediamenti.
Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera
Principi della CFMS sulla gestione del patrimonio costruito – una «unité de doctrine» svizzera
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP)
Commissione extraparlamentare indipendente della Confederazione che si occupa di questioni fondamentali attinenti alla protezione della natura e del paesaggio.
Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM)
Sviluppa le basi per il lavoro di conservazione dei monumenti e rappresenta le istanze dei dipartimenti cantonali (in tedesco).
Servizi cantonali e comunali addetti alla conservazione dei monumenti
Panoramica sul sito della CSSM
Convenzioni e carte internazionali
Accordi internazionali come base per il lavoro di conservazione dei monumenti in Svizzera
La Svizzera ha una cultura paesaggistica ricca e diversificata a livello regionale. I giardini storici di particolare valore storico-culturale, artistico, scientifico o urbanistico, rientrano nella categoria dei monumenti storici e rappresentano una parte importante della nostra identità culturale.
In virtù della loro struttura o della loro ubicazione, i giardini storici contribuiscono all’unicità di un edificio, di un luogo o di un’intera regione. In quanto preziosa testimonianza storico-culturale, i giardini storici sono elementi paesaggistici di interesse pubblico, che vanno quindi tutelati. La loro salvaguardia e l’informazione su di essi rientrano nella funzione pubblica.
Il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste esiste dal 1966. Nel 2007 è stato largamente rivisto e limitato. Il diritto di ricorso delle associazioni autorizza tutte le organizzazioni svizzere di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, compresa Patrimonio svizzero, a valersi del diritto di opposizione e di ricorso contro determinati progetti. Trova il proprio fondamento giuridico nella Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), nella Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), come anche nella Legge sull’ingegneria genetica (LIG).
Il diritto di ricorso delle associazioni è uno strumento utile e necessario allo scopo di applicare le diverse disposizioni di legge. Patrimonio svizzero è generalmente restio a utilizzare questo diritto. Spesso le consulenze edilizie e le negoziazioni di Patrimonio svizzero e delle sue sezioni conducono ad accordi amichevoli e miglioramenti senza bisogno di appellarsi a un tribunale.
Statistiche e valutazioni del diritto di ricorso delle associazioni
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)